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Oblio oncologico

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI E LA TUTELA DEI DIRITTI DELLE PERSONE CHE SONO STATE AFFETTE DA MALATTIE ONCOLOGICHE

Il 2 gennaio 2024 è entrata in vigore la Legge n. 193 del 7 dicembre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2023. Tale normativa introduce il “diritto all’oblio oncologico“, intendendo per esso il diritto delle persone guarite da patologia oncologica di non fornire informazioni, né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi previsti dalla legge. L’IVASS con Provvedimento del 15 gennaio 2026 n. 169, ha definito le disposizioni per l’attuazione del diritto all’oblio oncologico. Il diritto riguarda i soggetti che sono stati affetti da patologie oncologiche, che abbiano completato le terapie e non abbiano avuto recidive nei tempi previsti dalla Legge e dai decreti del Ministero della Salute. Le imprese di assicurazione e i distributori non possono acquisire né utilizzare le informazioni relative a pregresse patologie oncologiche, da nessuna fonte diretta o indiretta, ai fini dell’assunzione del rischio, determinazione del premio o valutazione del rischio, qualora il diritto all’oblio si sia perfezionato. Gli intermediari e le imprese devono informare i clienti dell’esistenza del diritto all’oblio rispettivamente nel MUP e DIP aggiuntivo e qualora siano già in possesso dei dati sanitari sopra indicati, devono entro 30 giorni provvedere alla cancellazione su istanza dell’interessato. È fatto inoltre obbligo per le imprese e i distributori di conservare il modulo di cancellazione dell’interessato per un periodo di tempo di 10 anni.

Tabella indicante i termini inferiori per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7/12/2023 n. 193 e i relativi decreti di attuazione.

L’oblio oncologico può essere richiesto dopo un periodo di 10 anni dal termine delle cure attive senza recidive, o dopo 5 anni se la patologia è insorta prima dei 21 anni.  

Il decreto del Ministero della salute del 22 marzo 2024  stabilisce periodi di attesa ridotti

Tabella delle patologie per le quali è previsto un termine ridotto per il maturarsi dell’oblio oncologico rispetto al limite dei dieci anni (o cinque se diagnosi precedente al compimento del 21° anno di età) dalla fine del trattamento o dall’ultimo intervento chirurgico
Tipo di TumoreSpecificazioni e RequisitiAnni dalla fine del trattamento
Colon-rettoStadio I, qualsiasi età1
MammellaStadio I-II, qualsiasi età1
TesticoloQualsiasi età1
TiroideDonne <55 anni; Uomini <45 anni (esclusi anaplastici)1
Utero (corpo)Qualsiasi età5
Linfomi di HodgkinDiagnosi effettuata a <45 anni5
LeucemieAcute (linfoblastiche e mieloidi), qualsiasi età5
MelanomaDiagnosi effettuata a >21 anni6
Utero (collo)Diagnosi effettuata a >21 anni6
Colon-rettoStadio II-III, diagnosi effettuata a >21 anni7

Il Ministero della Salute, con il Decreto del 5 luglio 2024, ha definito ufficialmente le procedure operative per la certificazione dei requisiti necessari all’esercizio del diritto all’oblio oncologico. Il provvedimento stabilisce che l’interessato può richiedere il rilascio dell’attestazione presentando un’apposita istanza, redatta secondo il modello ministeriale e accompagnata dalla necessaria documentazione medica, presso una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata. In alternativa, la domanda può essere inoltrata a un medico dipendente del Servizio Sanitario Nazionale specializzato nella patologia di riferimento, al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta.

La certificazione, emessa gratuitamente e senza alcun onere a carico del richiedente, deve essere rilasciata entro trenta giorni dalla domanda, previa verifica da parte della struttura o del medico certificante della sussistenza dei presupposti temporali di guarigione previsti dalla legge. Il documento, redatto in conformità al modello ufficiale allegato al Decreto, costituisce il titolo idoneo per attestare che la pregressa patologia non è più rilevante ai fini della stipula o della gestione di contratti assicurativi e finanziari.

A fronte di quanto disciplinato dalla L. 193/2023 e dal provvedimento IVASS 196/2026, VH ITALIA ASSICURAZIONI informa che, nei casi in cui per la conclusione o rinnovo di contratti di assicurazione vengano richieste dichiarazioni sullo stato di salute, l’assicurando/assicurato non è tenuto a fornire alcun dato relativo ad eventuali patologie oncologiche qualora ricorrano i casi indicati dalla Legge.

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