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Reclami

SERVIZIO RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il nostro rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Vereinigte Hagelversicherung VVaG
Sede Secondaria Italia
Viale del Commercio 47, 37135 Verona.

Ufficio Reclami
Dott.ssa Anna Signorini – Dott. Andrea Di Patrizio
Fax 045-8062108 Tel. 045-8062100
reclami@vh-italia.it

Il reclamante deve attenersi alle indicazioni e allegare i seguenti dati:

  • nome, cognome, indirizzo completo del reclamante e recapito telefonico;
  • numero della Polizza e nominativo del contraente;
  • numero e data del sinistro oggetto di doglianza;
  • indicazione della persona o persone di cui si lamenta l’operato;
  • ogni documento utile al fine dell’istruttoria, che descriva le circostanze oggetto del reclamo.

Di seguito si riporta il link al Modulo reclamo Impresa come da disposizioni IVASS: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato1_Guida_ai_reclami.pdf

La Compagnia gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento, in collaborazione con le Linee ed i Servizi aziendali coinvolti dal caso segnalato.

Qualora il reclamante non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di mancata risposta della Compagnia, nel termine inderogabile di 45 giorni, lo stesso utente potrà rivolgersi a:

IVASS
Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni
Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma
Fax 06 42133206
Pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it

Si indica di seguito il link al Facsimile del “Modulo reclamo Ivass” come suggerito dall’Ivass:
https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato1_Guida_ai_reclami.pdf

Utilizzando lo specifico modello sopra indicato e allegando insieme al modulo reclamo IVASS la documentazione istruttoria dell’eventuale risposta, qualora ricevuta e ritenuta insoddisfacente, dalla Compagnia alla quale è stato proposto reclamo in prima istanza.

Il contraente, se non soddisfatto del reclamo, può presentare adire i sistemi di ADR – sistemi alternativi di risoluzione delle controversie – previsti dal nostro ordinamento, operanti nell’ambito della rete FIN.NET

https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/members-fin-net-country/fin-net-members-italy_it

quali:

L’Arbitro Assicurativo AAS

https://www.arbitroassicurativo.org/

Il reclamante con questa procedura interamente svolta on line sul portale di cui viene riportato il link, può, previo esperimento del reclamo all’impresa, inoltrare autonomamente un ricorso. Tutte le informazioni per il consumatore sono disponibili nella sezione “documenti” del suindicato link al sito ufficiale.

La Mediazione (ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2012 n.28)

https://mediazione.giustizia.it/

Il reclamante, se la controversia riguarda diritti disponibili, potrà esperire la procedura di mediazione che ha lo scopo di tentare di far addivenire le parti ad una conciliazione attraverso l’intervento di un soggetto imparziale chiamato mediatore. Il reclamante potrà adire un organismo di mediazione iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero di Giustizia nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, mediante la presentazione di un’apposita istanza, presso l’organismo scelto, contente le informazioni richieste dal medesimo.

La Negoziazione assistita (ai sensi del D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in legge 162/2014)

https://www.consiglionazionaleforense.it/web/cnf/negoziazione-assistita

Il reclamante potrà esperire la procedura di negoziazione assistita volta al raggiungimento di un accordo chiamato convenzione di negoziazione con la quale le parti convengono di cooperare per la risoluzione amichevole della controversia, con l’assistenza stragiudiziale di avvocati scelti dalle parti. Il procedimento di negoziazione assistita potrà essere sperito mediante invito a stipulare la convenzione, contenten l’indicazione dell’oggetto della controversia e l’avvertimento che la mancata risposta all’invito, entro 30 giorni dalla ricezione, o il suo rifiuto potrà essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642, co. 1, c.p.c.

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